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L’indagine sull’infedeltà coniugale viene attivata in seguito ad approfondite valutazioni con il Cliente, utili a definire un progetto investigativo in relazione all’investimento economico da sostenere ed alle azioni investigativenecessarie a raggiungere l’obbiettivo indicato. La finalità dell’incarico è la ricerca di prove utili a documentare l’infedeltà coniugale.

La relazione prodotta dall’investigatore Gianni Spoletti può essere utilizzata in un’eventuale contenzioso di separazione o divorzio.

Nel considerare l’opportunità di attivare un servizio d’investigazione sull’infedeltà coniugale esistono alcuni segnali che possono essere valutati.

La fedeltà è probabilmente uno dei doveri coniugali che ha subito, nel diritto, le più importanti modifiche. Il concetto di “fedeltà” quale divieto di avere rapporti intimi con una persona diversa dal coniuge è stato ampliato e maggiormente definito. Il dovere di fedeltà può essere violato anche in assenza di una relazione extraconiugale. La Cassazione ha dichiarato che la fedeltà “consiste nell’impegno che ricade su ciascun coniuge, di non tradire la fiducia reciproca ovvero di non tradire il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra i coniugi” e che la “fedeltà affettiva diventa  componente di una fedeltà più ampia che si traduce nella capacità di saper sacrificare le scelte personali a quelle imposte dal legame di coppia e dal sodalizio che su di esso si fonda”.

Il dovere di fedeltà tra i coniugi va rapportato con il diritto del coniuge di non subire un danno morale dall’altro. L’infedeltà coniugale provoca una situazione di intollerabilità, soprattutto se si tratta di una infedeltà ripetuta nel tempo e ostentata in pubblico procurando una offesa della onorabilità del coniuge tradito.

Scoprire una infedeltà coniugale può essere molto utile in fase di separazione sia per richiedere un eventuale addebito in capo al coniuge infedele, sia per le condizioni economiche conseguenti.

È consentito svolgere indagini sul coniuge finalizzate alla tutela del diritto che s’intende difendere, nel caso specifico quello del rispetto della fedeltà tra coniugi.

Si sconsiglia di svolgere delle attività investigative in proprio come i pedinamenti o violando il diritto alla riservatezza del coniuge con azioni che prevedono la violazione di comunicazioni private o l’installazione di apparecchiature idonee ad intercettare le comunicazioni tra terze persone.

La definizione di infedeltà coniugale o tradimento non si attua necessariamente con azioni dirette del coniuge ad avere rapporti sessuali extraconiugali, ma la dottrina più recente ritiene che la violazione del dovere di fedeltà si concretizza anche nelle infedeltà sentimentali o addirittura apparenti, l’addebito per colpa, potrebbe essere richiesto anche per quelle relazione “virtuali” che si sviluppano su piattaforme come  Facebook o altri social net.
Infatti, la Suprema corte con la sentenza 9287/97 afferma che “sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge che, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica, che in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell’ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo ad un plausibile sospetto di infedeltà, comportando offesa alla dignità ed all’onore dell’altro coniuge”. Per i giudici è punibile anche l’amore platonico quando viene accertato che la crisi coniugale è riconducibile a questo comportamento contrario ai doveri matrimoniali.

Un’altra sentenza della Corte di Cassazione civile, sezione I, 7 settembre 1999 n. 9472; definisce una violazione dei doveri matrimoniali del coniuge anche quando l’adulterio non si consuma a causa di non corrispondenza da parte del terzo.

L’infedeltà coniugale riscontrata può essere causa dell’addebito della separazione se provata e riconducibile alla crisi dell’unione. L’art. 151 del Codice Civile prevede la possibilità per il giudice che pronuncia la separazione di stabilire a quale coniuge quest’ultima sia addebitabile. Si tratta della c.d. separazione con addebito, ovvero una separazione caratterizzata dal riscontro che uno dei coniugi ha avuto comportamenti contrari agli obblighi coniugali.

La pronuncia di addebito comporta la perdita del diritto al mantenimento, del diritto all’assistenza previdenziale, può influire sulla quantificazione dell’assegno in fase di divorzio e dei diritti successori in capo al coniuge “colpevole”. A quest’ultimo spetteranno eventualmente gli alimenti, ove ne ricorrano i presupposti (art. 438 c.c.).

Sintetizzando, l’investigazione sull’infedeltà coniugale, svolta con le competenze di Gianni Spoletti, permette di:

  • Documentare i fatti che violano l’obbligo di reciproca fedeltà di cui all’art. 143 del Codice Civile.
  • Accertare l’identità della persona coinvolta nell’infedeltà coniugale, anche al fine di poterla citare come teste in giudizio.
  • Accertare anche con filmati e fotografie, le circostanze e le modalità in cui l’infedeltà coniugale si manifesta.
  • Produrre una relazione utilizzabile anche in tribunale allegando, eventualmente, documenti, testimonianze, fotografie e filmati a conferma dell’infedeltà coniugale e delle modalità con cui è stata messa in atto.

Il motivo che potrebbe impedirci di proseguire nelle nostre indagini:

  • La persona da controllare è gia sotto controllo dalla polizia per reati gravi, per i quali la nostra presenza potrebbe costituire un intralcio all’inchiesta in corso.